Organizzazione


L’Ordine Forense è un ente pubblico senza scopo di lucro di natura associativa, creato con l’obiettivo di garantire l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dai codici deontologici. La sua finalità primaria è quella di tutelare l’utenza e gli interessi pubblici correlati all’esercizio della professione legale e al corretto funzionamento della giurisdizione. L’Ordine gode di autonomia patrimoniale e finanziaria, basando il proprio sostentamento sui contributi dei propri iscritti. La sua struttura organizzativa è determinata nel rispetto delle normative vigenti.

L’Ordine Forense è soggetto unicamente alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Le disposizioni normative che regolano gli Ordini forensi e l’esercizio della professione di avvocato sono enunciate nella Legge n. 247 del 31 dicembre 2012.
Il Consiglio dell’Ordine (COA) è l’Organo di governo dell’Ordine circondariale. Ai sensi dell’art. 29 L. 247/2012) il COA ha il compito di: a) provvedere alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; b) approvare i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense […]; d) organizzare e promuovere l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti; e) organizzare e promuovere l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuovere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, l’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista, d’intesa con le associazioni specialistiche di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s); f) vigilare sulla condotta degli iscritti e trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 50; g) eseguire il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale; h) tutelare l’indipendenza e il decoro professionale e promuovere iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; i) svolgere i compiti indicati nell’articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati; l) dare pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; […].
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato la costituzione del Comitato Pari Opportunità (CPO), approvandone lo statuto ed il regolamento elettorale, nella riunione del 30 ottobre 2007. Il Comitato per le Pari Opportunità ha lo scopo di favorire l’accesso alla libera professione, alla formazione e qualificazione professionale delle donne nonché di contrastare i comportamenti discriminatori e di rimuovere ogni ostacolo che limiti, di fatto, l’uguaglianza sostanziale nella professione forense.
Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, con delibera del 22 novembre 2010, ha costituito l’Organismo di Mediazione Forense di Trento (OMF). L’OMF è una articolazione del COA e non ha un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quest’ultimo, pur essendo dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del COA. L’OMF svolge l’attività conciliativa e di mediazione prevista da D.Lgs. 28/2010, nonché l’attività conciliativa e di mediazione di ogni altra controversia civile e commerciale mediante procedimenti affidati a mediatori iscritti all’albo professionale degli Avvocati di Trento. L’OMF svolge la propria attività attraverso: a) la promozione, lo sviluppo, l’organizzazione e la realizzazione di procedure di conciliazione anche mediante stipula di convenzioni con altri Ordini degli Avvocati; b) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di conciliazione.
La Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Trento, istituita a sensi degli artt. 29 e 43 L. 247/2012 e del Regolamento CNF del 20 giugno 2014, n. 3, è organo dell’Ordine degli Avvocati di Trento. La Scuola Forense prepara i frequentanti a sostenere l’esame di Stato di avvocato, ma ha anche la funzione di integrare il tirocinio dei medesimi offrendo un contributo teorico e pratico di alta formazione e di aggiornamento professionale di tutti gli iscritti ad Albi e Registri.
L’Ordine opera altresì in sinergia agli altri Ordini del distretto (Rovereto e Bolzano), che insieme formano il Consiglio dell’Ordine Distrettuale.
Sono di competenza del Consiglio dell’Ordine Distrettuale le nomine dei propri rappresentanti presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF), l’Organismo Congressuale Forense (OCF) e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, le cui elezioni sono normativamente disciplinate.
Negli stessi organismi l’Ordine degli Avvocati di Trento partecipa tramite l’assemblea dei Presidenti, prendendo parte a commissioni e gruppi di lavoro.
Insieme agli altri Ordini Distrettuali gestisce l’attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD).