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Modello 5 telematico.
ATENZIONE: ESGUIRE LA PROCEDURA DI AUTOLIQUIDAZIONE E PROVVEDERE AI VERSAMENTI. I termini per i versamenti non sono mutati e rimangono fermi al 31 LUGLIO 2009 E 31 DICEMBRE 2009.
Quest’anno il modello 5/2009 personalizzato non verrà inviato dalla Cassa presso l’indirizzo di studio degli iscritti. L’esperienza maturata negli anni scorsi ha confermato i vantaggi in termini di sicurezza e precisione della dichiarazione inviata telematicamente, anche con riferimento ai calcoli dei contributi dovuti in autoliquidazione. La Cassa invita quindi tutti i professionisti ad utilizzare, con assoluta preferenza, la modalità telematica per l’invio del mod. 5/2009 e a considerare puramente residuale la possibilità dell’invio cartaceo tramite il servizio postale utilizzando la modulistica, non personalizzata e quindi da compilare integralmente, disponibile presso gli Ordini.
Sono disponibili nell'area "MODELLO 5" di questo poratle le “Disposizioni per l’invio dell’autodichiarazione del reddito IRPEF e del volume d’affari iva (Mod. 5) in via telematica” (v. I file) e le “Note illustrative per la compilazione del Mod. 5/2009” (v. II file), note in calce alle quali viene riportato l’Avviso agli iscritti agli albi forensi.
La nuova modalità di invio telematica è molto semplice: non serve nessuna firma digitale e il professionista, per accedere al modulo, si identificherà con codice pin e codice meccanografico (sul sito della Cassa (www.cassaforense.it), nell'area "accesso riservato alla posizione previdenziale personale", è disponibile il Modello 5. Per accedere all'area riservata è necessario inserire codice meccanografico e codice PIN. In caso di smarrimento o mancata ricezione del codice PIN, è possibile formulare una richiesta per via telematica seguendo le apposite istruzioni riportate sul sito). La parte anagrafica viene presentata come prestampata. Inserendo i due elementi mancanti (reddito e volume d’affari) il professionista potrà agevolmente ottenere il calcolo dei contributi dovuti in via automatica, il che eliminerà gli errori di calcolo (il calcolo generato sarà, per definizione, esatto). Attraverso il tasto “invia”, il modello 5/2009 verrà inviato telematicamente, a costo zero.
L’anno scorso 30.000 iscritti si sono avvalsi dell’invio telematico del Modello 5: si auspica che quest’anno si raggiunga almeno la metà degli iscritti, anche per azzerare gli errori di calcolo e consentire alla Cassa l’acquisizione dei dati in tempo reale, con notevole risparmio di carta stampata e spese, anche postali, da parte della Cassa (si arriverebbe progressivamente ad azzerare, tra l’altro, le sanzioni). Il Modello 5 è il mattone su cui si fonda la previdenza e avere a disposizione, in futuro, una lettura ottica priva di errori potrebbe consentire di ridurre notevolmente, se non di eliminare, l’attività di verifica, di accertamento, di controllo e sanzionatoria.
Il Mod. 5 bis (relativo all’associazione professionale) rimane invece ancora cartaceo.
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Estratto conto contributivo.
Recentemente a tutti gli iscritti è stato inviato dalla Cassa l’estratto conto contributivo.
Laddove nell’estratto figura la dicitura “da verificare” (peraltro automatica per gli anni dal 2004 in poi, anche in presenza di corrispondenza tra gli importi dovuti e quelli versati), può significare che per l’anno di riferimento qualche cosa non quadri.
Il controllo dell’estratto conto inviato non è stato effettuato manualmente, ma attraverso gli automatismi del sistema informatico: ciò comporta che, mentre in alcuni casi bisogna preoccuparsi e, se possibile, attivarsi per cercare di ovviare all’inconveniente, in altri è sufficiente una semplice comunicazione di rettifica alla Cassa ed in altri ancora non è necessario fare assolutamente nulla.
Non è necessario alcun adempimento:
1) quando nell’estratto conto la differenza tra l’importo “dovuto” e l’importo “versato” è contenuta entro i 5 euro;
2) quando l’importo “versato” è superiore all’importo dovuto. In quest’ultimo caso, a meno che non si tratti di somme rilevanti, si sconsiglia di inoltrare domanda di rimborso in quanto, nell’ipotesi in cui in altri anni si versassero importi inferiori al dovuto, può essere operata una compensazione.
E’ necessario inviare una comunicazione alla Cassa:
1) nei casi in cui, pur risultando corretto l’importo complessivo versato sommando il contributo soggettivo a quello integrativo, i singoli importi relativi ai due contributi non appaiono corretti negli estratti. Ciò nella maggior parte dei casi è dovuto all’inversione dei bollettini con cui si sono effettuati i pagamenti. In simili fattispecie è necessario inviare una comunicazione alla Cassa (alla Casella Postale) evidenziando che la somma complessiva versata è corretta, in modo tale che la situazione possa essere regolarizzata;
2) vi sono poi situazioni in cui le differenze tra “dovuto” e “versato” eccedono i 5 euro.
In tali casi, nell’ipotesi in cui non possano essere operate compensazioni con altri anni, occorre distinguere tra insufficienti versamenti effettuati antecedentemente o posteriormente all’anno 2004 (è l’anno che viene in rilievo ai fini della prescrizione quinquennale operata nella fattispecie).
Infatti gli anni dal 2004 in poi possono essere sanati attraverso un pagamento “spontaneo”, mediante un semplice bollettino postale sul c.c. n. 837005 intestato a “Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense”, avendo l’avvertenza di inserire nella causale il proprio numero di codice meccanografico, nonché l’anno ed il contributo di riferimento (ad es. anno 2006 integrazione contributo soggettivo). La fotocopia del bollettino di pagamento dovrà poi essere inviata alla Cassa (sempre alla Casella Postale). Successivamente perverrà all’iscritto una sanzione pari al 15% dei contributi versati in ritardo, oltre agli interessi di mora.
Nell’ipotesi in cui, invece, il pagamento insufficiente sia anteriore al 2004, la situazione non è sanabile (invero con delibera n. 637 del 19.12.2008, Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha deliberato “per il futuro, di prestare acquiescenza alle sentenze che dichiarino prescritti i crediti contributivi (con i relativi accessori) e/o le sanzioni ex art. 9 Legge 141/92 per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, sulla base dei criteri generali adottati con delibera n. 606 dell’11 dicembre 2008, dando mandato al competente Servizio Contributi di annullare i relativi ruoli, fermo restando che l’accertata prescrizione, totale o parziale, dei contributi rende invalidi i relativi anni di iscrizione ai fini pensionistici”).
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Situazioni di incompatibilità con l’iscrizione alla Cassa.
Si ritiene utile segnalare agli iscritti che è necessario conoscere le situazioni di incompatibilità al fine di avere la possibilità di rimuoverle prontamente. L’accertamento di situazioni di incompatibilità comporta invero l’invalidità dell’iscrizione ai fini pensionistici con riferimento agli anni nei quali l’incompatibilità si è verificata. Richiamo a tale proposito la delibera del C.d.A. 06.11.2008 n. 544: “L’avvocato che ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità che, invece, non ricorre quando il professionista, pur ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato o di un amministratore unico”.
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