Cassazione e processo telematico

1 Luglio 2016

Si comunica che la Corte di Cassazione con nota inviata il 17 giugno scorso al Consiglio nazionale forense ha ricordato che  «non è ancora ammesso il deposito telematico di ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 del codice di procedura civile, memorie di costituzione di difensore, atti di costituzione a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 cpc». Manca infatti il decreto attuativo prescritto dall’art. 16-bis comma 6 del dl 179 del 2012, convertito nella legge 221 del 2012.

È invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo, come per esempio le istanze di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle sezioni unite. «La copia cartacea di tali istanze», conclude la Cassazione, «formata dalla cancelleria, viene poi sottoposta al presidente titolare ed è inserita nel fascicolo».