DPCM 6/2020
23 Marzo 2020
Si pubblica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.6/2020.
L'attività degli avvocati è espressamente indicata nell'allegato 1; inoltre ai sensi dell'articolo 1 lettera a) "le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020", per comodità riportato in calce:
7) In ordine alle attivita' produttive e alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
Ferme dunque dette prescrizioni, l'attività degli studi professionali può certamente proseguire (e conseguentemente costituisce giustificazione da inserire nell'autocertificazione, in caso di controllo).