Accesso civico
L’accesso civico cd semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs. n. 33/2103) nei casi in cui l’Ordine ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita. Per inviare la richiesta di accesso civico può essere utilizzato il modello allegato.
Il titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta è il Consigliere Segretario.
L’accesso cd generalizzato, delineato nel novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, consente a chiunque il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Per inviare la richiesta di accesso civico generalizzato può essere utilizzato il modello allegato.
La competenza a decidere sulle istanze di accesso civico generalizzato spetta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, come nominato dal Consiglio dell’Ordine. La domanda può essere:
- trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), all’indirizzo PEC consiglio@pectrentoavvocati.it e sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata oppure sottoscritta con firma autografa, scansionata, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- inviata a mezzo posta, indirizzata all’Ordine degli Avvocati di Trento, presso il Palazzo di Giustizia in 38122 Trento – Largo Pigarelli n.1, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- consegnata a mano, direttamente presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Trento, presso il Palazzo di Giustizia in 38122 Trento – Largo Pigarelli n.1; in tal caso la richiesta va sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza di un dipendente del Consiglio oppure va sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 l’istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del medesimo decreto.
L’Ordine non ha ancora registrato alcuna istanza di accesso come da registro accessi.