Presentazione domanda iscrizione nell’Elenco


I Consigli degli Ordini degli Avvocati dovranno trasmettere alla competente Camera di Commercio l’elenco degli iscritti, che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 DL 24 agosto 2021, n.118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n.147, per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti cui è affidato il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, anche mediante il trasferimento dell’azienda.

Si riporta, ai fini della presentazione della domanda di iscrizione, il testo dell’articolo 1 del Regolamento del CNF 17 dicembre 2021, rubricato “Domanda di iscrizione all’Elenco degli esperti indipendenti ex art.3 DL 4 agosto 2021, n.118”:

  1. L’avvocato che intenda iscriversi nell’elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, tenuto presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, deve presentare apposita domanda di iscrizione al COA di appartenenza.
  2. La domanda è corredata della documentazione comprovante:
  • l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo degli avvocati;
  • le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • l’assolvimento, anche a mezzo autocertificazione, dell’obbligo formativo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, e dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021;
  • il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza.
  1. La domanda deve contenere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione del curriculum vitae dell’esperto nominato in apposita sezione del sito internet istituzionale della CCIAA dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto.
  2. La domanda, unitamente alla documentazione indicata ai precedenti commi, potrà essere presentata al COA di appartenenza:
  • a mezzo deposito in formato cartaceo;
  • a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi dall’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato a quello dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto, indicando quale oggetto del messaggio la dicitura “Richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti – D.L. n. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021”.

Per gli avvocati iscritti nell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, la domanda potrà essere predisposta utilizzando il modello allegato; potrà quindi essere alternativamente consegnata, previa sottoscrizione e unitamente agli allegati previsti dalla normativa, o in plico cartaceo presso la segreteria del Consiglio ovvero, in tal caso previa sottoscrizione digitale, a mezzo pec all’indirizzo: consiglio@pectrentoavvocati.it, indicando in oggetto: Richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti composizione negoziata crisi d’impresa DL 118/2021”.

Anche qualora l’istanza dovesse essere consegnata in formato cartaceo, essendo il Consiglio dell’Ordine tenuto a trasmettere alla Camera di Commercio copia della documentazione, ivi compresi gli allegati, in formato digitale, si richiede la trasmissione di copia informatica di istanza e allegati, a mezzo e-mail o su dispositivo elettronico.

Il Consiglio dell’Ordine, verificata la completezza della domanda, trasmetterà la documentazione ricevuta alla Camera di Commercio di Trento per l’inserimento del nominativo dell’istante nell’Elenco dalla stessa tenuto.