Difesa d’ufficio – Elenco unico difensori d’ufficio
La disciplina della Difesa d’Ufficio ha subito un recente riordino con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6/2015, istitutivo dell’Elenco Nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal CNF.
Le competenze dei COA territoriali non si sono tuttavia esaurite ma proseguono e si estrinsecano nella formazione e gestione delle liste separate e specifiche composte da avvocati iscritti all’Albo e facenti parte dell’Elenco Unico Nazionale.
Il CNF ha adottato in tale materia il Regolamento per la tenuta ed aggiornamento dell’elenco unico nazionale e la delibera N. 4-A del 22.05.2015 concernente i criteri per la nomina dei difensori d’ufficio e la formazione delle liste separate. Si rimanda per i contenuti ai singoli provvedimenti sopra richiamati.
Avviso importante sul requisito dell’obbligo formativo:
L’avvocato che intende presentare domanda di inserimento o di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, è soggetto all’obbligo di formazione continua con certificazione di regolare adempimento dell’obbligo formativo nell’anno precedente la richiesta.
In relazione alla possibilità di compensazione dei crediti, prevista dal regolamento C.N.F. in materia di formazione, si specifica quanto segue:
- dal primo inserimento nell’elenco dei difensori di ufficio la legge prevede la verifica annuale dei requisiti per la permanenza nell’elenco medesimo, all’art. 5 del regolamento, è stabilito che il requisito relativo all’obbligo di formazione continua si intende rispettato qualora il richiedente abbia conseguito, nell’anno antecedente la richiesta, n. 15 crediti formativi di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie (rif. art. 12 regolamento formazione continua). Solo per l’anno 2020 n. 5 crediti formativi di cui n. 2 nelle materie obbligatorie.
La verifica annuale non consente la compensazione dei crediti formativi, ai fini del rispetto dell’obbligo, il controllo dell’adempimento per l’inserimento nell’elenco dei difensori di ufficio è su base annuale (anno precedente la domanda) conseguentemente si terrà conto unicamente del numero dei crediti definiti dal Regolamento e non compensati.
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