Modulistica 492 bis cpc
Si pubblicano i modelli di ricorso ex art.492bis cpc e dell’istanza, successiva, da inviare a mezzo pec all’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che il creditore ha diritto all’accesso, in particolare, all’anagrafe tributaria compresi i rapporti finanziari del debitore e alle altre banche dati della Pubblica Amministrazione, dopo aver ottenuto autorizzazione in tal senso da parte del Presidente del Tribunale. L’istanza al Presidente può essere depositata in modalità cartacea o telematica, con contributo unificato di € 43.
Si pubblica inoltre la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui il provvedimento di autorizzazione va allegato in originale sottoscritto con firma digitale o in copia dichiarata conforme dall’avvocato (non saranno accettate copie semplici). La dichiarazione di conformità andrà sottoscritta con firma digitale a norma di legge.
Si ricorda, da ultimo, che non sarà possibile riprodurre il medesimo provvedimento autorizzativo per rinnovare la medesima richiesta all’Agenzia delle Entrate, finalizzata alla verifica di eventuali cambiamenti circa la posizione patrimoniale del debitore rispetto al primo accesso. L’Agenzia delle Entrate risponderà entro il termine di 60 giorni fornendo il dettaglio dei redditi lordi, del volume di affari IVA, del registro acquisti, dei redditi percepiti anche in qualità di sostituto d’imposta, del nominativo di eventuali datori di lavoro, del nominativo delle banche con il quale il debitore abbia in essere rapporti.