DL 1/2022: obbligo green pass per i difensori [AGGIORNAMENTO]

9 Gennaio 2022

Si comunica che l’articolo 3 del DL n.1/2022, in vigore dall’8 gennaio 2022, ha esteso ai difensori l’obbligo previsto dall’articolo 9-sexies comma 1 del DL n.52/2021, convertito in legge n.87/2021. Per l’effetto, anche i difensori (e i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del giudice) non possono accedere agli uffici giudiziari … se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, ovverosia il green pass (non rinforzato).

È stato inoltre aggiunto all’articolo 9-sexies citato il nuovo comma 8-bis che prevede che “l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento”.

Si ricorda che l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass non è stato esteso alle parti e ai testimoni, che pertanto avranno comunque libero accesso agli uffici giudiziari, fatto salvo l’obbligo di utilizzo della mascherina.

Infine, a partire dal 20 gennaio 2022, ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’articolo 9-bis del DL n.52/2021, i colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del medesimo decreto.

AGGIORNAMENTO:

Si pubblicano le circolari diramate dalla Procura Generale e dalla Corte d'Appello in merito al regolamento degli accessi nel periodo di prorogata emergenza e all'obbligo di esibizione del gren pass per le nuove categorie di soggetti indicate nel rinnovato articolo 9-sexies comma 1 DL n.52/2021.