Cancelleria Civile: Modalità operative relative al deposito richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al P.S.S. e al difensore d’ufficio ai sensi del T.U. spese di giustizia nr.115/2002

8 Febbraio 2022

Si ritrascrive comunicazione giunta in data odierna dalla Cancelleria Civile:

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La Cancelleria civile, in accordo con i magistrati, sin dall’introduzione dell’obbligo del deposito telematico degli atti endoprocessuali previsto dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n.221/2012, e proprio a causa di tale obbligo, ha ritenuto di instaurare la prassi per la quale l’istanza di liquidazione del compenso al difensore ex art.82 DPR 115/02 sia depositata nel fascicolo telematico allegando la nota spese, l’istanza web SIAMM (che viene successivamente importata in fase di emissione del mandato di pagamento) ed inizialmente, fintanto che era prevista, la relazione sull’attività svolta.

A seguito di O.d.S. 68/2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020 e considerato

- l'art. 37 bis che così recita  (Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio) - 1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto   sono   depositate   presso   la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”;

letto congiuntamente

- al pedissequo Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati n.9802 del 6/10/2020 che prevede all'art.8 "(Utilizzo del processo civile telematico) 1. Le richieste di liquidazione di cui all'art.1 rivolte ai tribunali ordinari ed alle corti d'appello per prestazioni in mteria civile possono essere depositate, in alternativa, tramite la funzionalità dle processo civile telematico."

la Cancelleria civile  ha ritenuto prevalente l’esigenza di evadere celermente le istanze di liquidazione dei difensori di parte ammessa a PSS mantenendo invariata la prassi in essere (ossia il deposito in PCT come previsto dal citato art.8 del Provv. DGSIA n.9802/2020), poiché l’eventuale importazione delle istanze depositate nel SIAMM avrebbe comportato un aggravio/duplicazione di intervento da parte del Cancelliere in quale avrebbe dovuto anche inserirle nel PCT al fine di permettere al magistrato la visione dell’istanza e la successiva emissione del decreto di liquidazione del compenso.

                  Tanto si comunica per opportuna divulgazione a tutti gli studi legali.

                  Doverosi ossequi.

Tiziana Oss Cazzador

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93"