CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – modifica Art. 25-bis

9 Maggio 2024

Care Colleghe, cari Colleghi

Vi segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024 è stata pubblicata la modifica al Codice Deontologico Forense in materia di equo compenso (nuovo art. 25 bis), adottata dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 275 del 23 febbraio 2024. La norma entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Di seguito il testo pubblicato e, per maggiore utilità, indichiamo anche il link alla relativa pagina della Gazzetta Ufficiale:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-05-03&atto.codiceRedazionale=24A02220&elenco30giorni=false

 Art. 25-bis - Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso


  1. L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

  2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

  3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento”.


Il Consiglio dell’Ordine