Notizie

    Richieste certificati di residenza

    Si allega la risoluzione n.24/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale”.



    Patrocinio a spese dello Stato: istanza liquidazione compenso

    Si ricorda ai colleghi iscritti nelle liste del patrocinio a spese dello Stato che l’articolo 83/3 DPR 115/2002, recentemente modificato sul punto dalla Legge di Stabilità 2016, prevede che “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta”.



    Nuova release Consolle Avvocato

    si comunica che da lunedì 18 aprile è disponibile la versione 3.10.00 di Consolle Avvocato con queste modifiche:

    • Sono stati aggiunti messaggi di controllo (alert) sullo stato della casella PEC:

    – nel caso di casella PEC piena il messaggio sarà il seguente:

    “La tua casella di posta PEC è piena, si consiglia di svuotarla prima di effettuare il deposito. Vuoi ugualmente procedere col deposito? Se scegli di proseguire potresti non ricevere le ricevute/esiti del deposito”

    – nel caso il controllo automatico sulla quota della PEC dovesse fallire, il messaggio sarà il seguente:

    “Non è stato possibile effettuare il controllo automatico dello spazio disponibile nella casella di Pec. Si prega di procedere autonomamente alla predetta verifica per assicurarsi che il presente deposito vada a buon fine.”

    • È stata modificata l’etichetta “Duplicato Informatico” in “Apri Duplicato Informatico”
    • Aggiunto il registro PP.AA. nell’elenco delle fonti disponibili all’avvocato per indicare nelle notifiche in proprio la provenienza della PEC PA verso cui notificare.
    • Aggiunto l’atto di richiesta visibilità nel registro prefallimentare
    • Modificata la voce “Feedback” in “Feedback/Assistenza” e inseriti all’interno i riferimenti per l’assistenza
    • Rimosso il tasto di creazione della NIR nell’ atto di richiesta di visibilità
    • Nella sezione “Notifiche in proprio” è stata aggiunta la possibilità di scaricare lo zip delle ricevute anche nel caso in cui non siano presenti alcune RDAC
    • Aggiunto l’atto di Reclamo al Collegio su tutti i cautelari definiti (accolti o rigettati) sia ante causam che in corso di causa per i registri Contenzioso e Lavoro
    • Inserito il campo sub procedimento all’interno della ricerca live – fascicoli personali solo per il registro VG. Il campo viene visualizzato con la ricerca specifica sul registro della VG.
    • Aggiunta di atti per il curatore e commissario nel registro fallimentare (nuovo rito):
    • Domande Verificate
    • Istanza Calendario Udienze
    • Osservazione Domanda
    • Elenco Domande
    • Annullamento Domande
    • Progetto di stato passivo, per il quale abbiamo previsto nell’annotazione del credito l’obbligatorietà della data di attualizzazione
    • Corretta la visualizzazione di un biglietto di cancelleria proveniente dalla Corte di Cassazione.
    • Sono ora disponibili le comunicazioni all’interno dei dettagli dei fascicoli personali nella sezione live che mostra lo stato e la data di perfezionamento delle notifiche effettuate.
    • Verificata la compatibilità/sincronizzazione outlook 2016 in agenda
    • Integrato nel registro di VG nella Materia”Fallimento e procedure concorsuali” l’ oggetto 471999 con i seguenti atti:

    atto di richiesta di visibilità;

    istanza generica;

    memoria generica.

    • Aggiunta la possibilità di importare l’atto principale .p7m presente nella RDAC per Opposizione a decreto ingiuntivo in caso di citazione e in tutti gli atti di citazione
    • Inserito il controllo check digit sull’IBAN all’interno della configurazione-pagamenti telematici al fine di verificare l’esistenza e correttezza dell’IBAN inserito


    Sentenza TAR Lazio su incompatibilità e conflitti di interessi per gli avvocati-mediatori

    Si pubblica la sentenza n.3989/2016 con la quale il TAR Lazio ha annullato in quanto illegittima la normativa (nello specifico l’art. 14 bis del D.M. 180/10 e la Circolare del Ministero della Giustizia del 14 luglio 2015) con cui il ministero della Giustizia ha introdotto e disciplinato una serie di incompatibilità e conflitti di interessi della categoria dei mediatori.



    Istruzioni per praticanti, patrocinatori e sostituti d’udienza su riconoscimento crediti formativi

    ISTRUZIONI PER LA ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ FORMATIVE DI PRATICANTI, PATROCINATORI E SOSTITUTI DI UDIENZA.

    Come noto, sia la legge professionale che il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16 luglio 2014 che, infine, il regolamento per lo svolgimento della pratica approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento fanno obbligo ai praticanti, ai patrocinatori ed ai sostituti d’udienza di partecipare agli eventi formativi accreditati dal COA.

    La partecipazione degli eventi può essere dimostrata o utilizzando – laddove possibile – il tesserino rilasciato dall’Ordine (che va strisciato all’inizio e alla fine dell’evento, con accredito automatico sul proprio account FormaSfera) o con la allegazione di un attestato rilasciato dall’ente organizzatore dell’evento.

    In caso di attestato cartaceo, i crediti formativi possono essere caricati sui singoli profili tramite il portale FormaSfera presente sul sito dell’Ordine; tale caricamento non è obbligatorio, in quanto gli attestati  cartacei possono essere esibiti al COA al momento della verifica dell’assolvimento degli obblighi formativi.

    Poiché il caricamento dei crediti comporta una impegnativa attività di controllo da parte della segreteria del Consiglio, si è disposto che non venga effettuato per i praticanti, i patrocinatori ed i sostituti d’udienza; pertanto, per detti iscritti la verifica dei crediti formativi avverrà solo tramite esibizione, a richiesta, degli attestati cartacei.

    Gli attestati cartacei dovranno essere conservati dall’interessato e non inviati alla segreteria. A eventuali invii telematici degli stessi verrà risposto con e-mail di rigetto (da intendersi non quale omesso riconoscimento dei crediti, bensì come omessa presa in carico della relativa domanda).

    Il Segretario

    avv. Antonio Angelini



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