Competenze


Il Consiglio Giudiziario è composto dal Presidente della Corte e dal Procuratore Generale, quali componenti di diritto, nonché da cinque magistrati togati in qualità di componenti effettivi, eletti dai magistrati in servizio presso gli Uffici giudiziari del distretto.

La composizione del Consiglio Giudiziario è integrata da Avvocati in rappresentanza dei Consigli forensi di Trento, Bolzano e Rovereto. Il Consiglio Giudiziario, riunita in Sezione Autonoma, è integrato da due rappresentanti elettivi dei Giudici di Pace.

I componenti del Consiglio Giudiziario restano in carica per un periodo di quattro anni. Le sedute hanno luogo, generalmente, l’ultimo giovedì di ogni mese, presso l’aula delle udienze della Corte di Appello con la partecipazione di tutti i componenti.

l Segretario verbalizzante è un magistrato togato.

Le competenze del Consiglio Giudiziario si distinguono in dipendenza della composizione:

  • in composizione ordinaria:

svolge un ruolo consultivo rispetto alle competenze deliberative che l’ordinamento riserva al Consiglio superiore della magistratura, nella amministrazione del corpo magistratuale; infatti, rende pareri sulle tabelle organizzative degli Uffici sulle materie attinenti alle diverse competenze attribuite allo stesso ed esercita la vigilanza sull’andamento degli Uffici Giudiziari del Distretto;

  • in composizione togata (senza l’intervento degli Avvocati e del Professore universitario):

formula pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, nei procedimenti volti all’assegnazione o al conferimento delle funzioni (anche direttive e semidirettive); nel caso di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, ex art.13, comma 3, D.Lgs. n.160/2006; sulle richieste di autorizzazione ad incarichi extragiudiziari, nelle procedure di nomina, conferma, revoca e decadenza dei magistrati onorari, sulle situazioni di possibile rilevanza ex articoli 18 e 19 OG.

La sezione autonoma del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace ha le seguenti competenze:

formula pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici del giudice di pace del Distretto;
formula pareri relativamente alla nomina, al tirocinio, all’idoneità dopo il primo quadriennio, alla decadenza e alla dispensa dall’ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace, a cui si provvede, nella Regione Trentino Alto-Adige, su proposta del Presidente della Giunta Regionale (D. L.vo 16 marzo 1992, n. 267 “norme di attuazione dello statuto speciale del T.A.A.”), osservate le altre norme in materia stabilite dall’OG.